Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il praticante che eserciti la professione senza essere abilitato, utilizzi biglietti e carta intestata che indicando dopo la dicitura “studio legale” il nome del praticante stesso induca in errore il cliente sui titoli del professionista, così violando l’art. 21 c.d.l. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 7 ottobre 2005).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 115 del 21 Settembre 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Piacenza, delibera del 07 Ottobre 2005
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