Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Attività in periodo di sospensione – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che svolga attività professionale durante il periodo di sospensione e richiesto non dia chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie la sanzione della cancellazione dall’albo e stata sostituita dalla più lieve sanzione della sospensione per mesi otto). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O di Catania, 11 maggio 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. STEFENELLI), sentenza del 30 maggio 2007, n. 55

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 55 del 30 Maggio 2007 (accoglie) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 11 Maggio 2005 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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