Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che assuma un incarico contro un ex cliente, ometta di dare informazioni al cliente sullo stato della causa, trattenga somme di spettanza del cliente riconsegnandole solo dopo l’intervento del consiglio dell’ordine, non adempia al mandato ricevuto e richiesto non fornisca chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie anche in considerazione della molteplicità delle condotte rilevanti deontologicamente e dei precedenti disciplinari è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi otto). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Ravenna, 30 novembre 2001)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 21 dicembre 2005, n. 156
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 156 del 21 Dicembre 2005 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Ravenna, delibera del 30 Novembre 2001 (sospensione)
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