La sussistenza di una associazione professionale tra avvocato e praticante non esonera quest’ultimo dal rispetto dei limiti dell’attività consentita ad un praticante abilitato, pertanto, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il praticante avvocato abilitato che eserciti l’attività fuori dal distretto e in materia esclusa alla sua competenza e pone in essere, altresì, un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato ad esso associato che con il suo comportamento consenta al praticante l’esercizio di tale attività. (Nella specie la sospensione a mesi sei è stata ridotta a mesi quattro per tutti e due i professionisti). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Mantova, 6 maggio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. GRIMALDI), sentenza del 21 settembre 2007, n. 129
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 21 Settembre 2007 (estinzione) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Mantova, delibera del 06 Maggio 2003 (sospensione)
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