L’obbligo di lealtà e probità del professionista non può estendersi alla preliminare verifica delle circostanze addotte dalla parte patrocinata, quando le stesse non appaiono per se stesse inattendibili; pertanto è deontologicamente corretto il comportamento del professionista che credendo alle circostanze addotte dal cliente assecondi la linea difensiva prospettata dallo stesso. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 12 dicembre 2005).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 08 Novembre 2007 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 12 Dicembre 2005
0 Comment