Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, nella sua qualità di legale di una interdetta, in concorso con il tutore della stessa e di un perito, inducendo in errore il giudice tutelare venda un bene della stessa ad un prezzo irrisorio rispetto al suo effettivo valore procurando a se e ai suoi complici un ingiusto profitto. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per un anno). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 8 giugno 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ITALIA), sentenza del 26 marzo 2007, n. 23
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 23 del 26 Marzo 2007 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 08 Giugno 2005 (sospensione)
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