E’ corretto il comportamento del professionista che, nominato curatore fallimentare, incassi somme avute in ragione della curatela, anche senza l’autorizzazione del giudice delegato, se il professionista depositi le stesse secondo la prassi, nel libretto aperto a nome della curatela fallimentare e le specifichi in un rendiconto approvato dal giudice fallimentare stesso. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 6 dicembre 2005).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 64 del 30 Maggio 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 06 Dicembre 2005
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