Norme deontologiche – Dovere di correttezza e lealtà – Attività di mediazione – Omesse informazioni al cliente – Illecito deontologico.

L’avvocato che incaricato di effettuare una mediazione contrattuale nell’interesse del proprio assistito taccia la presenza di una esecuzione in corso effettuata nell’interesse, peraltro della propria moglie, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché in contrasto con il dovere di correttezza e lealtà a cui ciascun professionista è tenuto. (Nella specie la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 9 giugno 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 30 maggio 2007, n. 58

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 58 del 30 Maggio 2007 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Piacenza, delibera del 09 Giugno 2005 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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