Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che si appropri di somme di spettanza del cliente e ometta di informare lo stesso sull’esito della causa. (Nella specie la sanzione della radiazione è stata sostituita dalla sanzione della cancellazione). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sondrio, 9 dicembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PETIZIOL), sentenza del 4 luglio 2007, n. 74
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 74 del 04 Luglio 2007 (accoglie) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Sondrio, delibera del 09 Dicembre 2005 (radiazione)
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