Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che assuma pratiche per il tramite di una agenzia e svolga attività professionale senza ricevere il mandato diretto della parte assistita così ponendo in essere una ipotesi di non consentito accaparramento di clientela. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi quattro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 27 ottobre 2005).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 188 del 10 Dicembre 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 27 Ottobre 2005
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