Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità e del dovere fiscale, il professionista che ometta di svolgere il mandato ricevuto, non dia informazioni a si renda irreperibile al cliente, ometta di inviare l’autocertificazione dei redditi percepiti e di dare chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie è stata confermata la sanzione della cancellazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Alessandria, 24 gennaio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ORSONI), sentenza del 16 luglio 2007, n. 93
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 93 del 16 Luglio 2007 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Alessandria, delibera del 24 Gennaio 2003 (cancellazione)
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