Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato domiciliatario che incassi e trattenga somme relative alle spese di giudizio e spettanti al collega dominus, e ometta di dare chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie considerando che l’illiceità del comportamento è stata ridimensionata al solo trattenimento delle somme spettanti al collega e non di tutte le somme anche quelle spettanti al cliente la sanzione della cancellazione è stata sostituita dalla più lieve sanzione della sospensione per mesi sei). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 7 luglio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 4 luglio 2007, n. 83
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 83 del 04 Luglio 2007 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 07 Luglio 2005 (cancellazione)
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