Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che inserisca tra i documenti di causa del fascicolo d’udienza un floppy contenente una bozza di decisione favorevole alla parte rappresentata mettendo quindi a disposizione del magistrato, in modo subdolo e capzioso, argomentazioni non autorizzate. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 19 dicembre 2005).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 184 del 10 Dicembre 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 19 Dicembre 2005
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