La mancata partecipazione del difensore di fiducia all’udienza comporta, ex art. 484 c.p.p., la nomina di un difensore di ufficio, secondo le formalità previste dall’art. 97, comma 4, c.p.p., il quale opera in sostituzione di quello di fiducia. La valutazione della condotta processuale tenuta dal difensore, dettata dalle più svariate ragioni, in assenza di precise disposizioni di legge, non compete all’autorità giudiziaria in generale e men che meno al giudice del dibattimento il cui compito in materia è solo quello di garantire all’imputato un’adeguata assistenza, mediante l’applicazione dell’istituto della nomina del difensore di ufficio. Ne consegue che il non presentarsi all’udienza da parte del difensore non integra in sé violazione del mandato. Quindi, al di là ed a prescindere dalle postume giustificazioni (rinuncia al mandato, dichiarazione del suo cliente), il ricorrente non può essere sanzionato per tale condotta, in quanto essa non integra la violazione dei doveri di correttezza e diligenza.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 10 giugno 2014, n. 93
NOTA:
In senso conforme, oltre a Corte di cassazione n. 12903/2011, anche:
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Neri), sentenza del 10 aprile 2013, n. 53;
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI, Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141;
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 114.
In arg. cfr. pure:
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 228;
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 79;
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini, Rel. Merli), sentenza del 10 aprile 2013, n. 56.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 93 del 10 Giugno 2014 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 07 Febbraio 2011 (censura)
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