Non basta querelare o intentare una causa contro il proprio giudice per poi ricusarlo o chiederne l’astensione

La pendenza di giudizio civile introdotto dal ricusante contro i componenti del Collegio in ragione del loro ufficio non costituisce motivo di astensione obbligatoria, avendo il Giudice anche disciplinare l’obbligo di astenersi solo in presenza di un interesse diretto e proprio.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 136 del 18 luglio 2020

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 122 del 17 luglio 2020.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 136 del 18 Luglio 2020 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 28 Gennaio 2016 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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