La pendenza di giudizio civile, disciplinare, penale attivato dal ricusante contro i componenti del Collegio in ragione del loro ufficio non costituisce motivo di astensione obbligatoria, avendo il Giudice anche disciplinare l’obbligo di astenersi solo in presenza di un interesse diretto e proprio.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Favi), sentenza n. 68 del 22 marzo 2025
NOTE:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 384 del 25 ottobre 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Secchieri), sentenza n. 219 del 25 novembre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli), sentenza n. 27 del 22 marzo 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 136 del 18 luglio 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 122 del 17 luglio 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio), sentenza n. 244 del 29 dicembre 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza del 12 luglio 2016, n. 189.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 68 del 22 Marzo 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 35 del 09 Novembre 2023 (sospensione)
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