Il dovere di “verità” e di “collaborazione” con le Istituzioni forensi ex art. 71 cdf (già art. 24 codice previgente) non preclude all’avvocato, sottoposto a procedimento o ad indagine disciplinare, il diritto di difendersi “tacendo” od anche “mentendo” sulle proprie responsabilità, ossia negando l’addebito mossogli anche col silenzio o rendendo dichiarazioni non vere, perché altrimenti ne risulterebbe coartata la sua libertà di scegliere la strategia difensiva ritenuta più opportuna, che ha il suo referente costituzionale nell’art. 24 Cost. e nel più generale diritto a difendersi e non ad auto incolparsi (Nel caso di specie, l’incolpato aveva dichiarato di aver adempiuto l’obbligazione negando così la sussistenza dell’illecito contestatogli ex art. 64 cdf).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 373 del 21 ottobre 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 373 del 21 Ottobre 2024 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 08 Gennaio 2020 (censura)
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