Nemo tenetur se detegere: il comportamento non collaborativo dell’incolpato non aggrava, di per sè, la sanzione disciplinare

Non costituisce (più) illecito disciplinare la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del Consiglio territoriale di chiarimenti, notizie, o adempimenti in relazione ad un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto ex art. 71 cdf, e per le stesse ragioni non può essere valutata negativamente, ai fini della determinazione della sanzione ex art. 21 CDF, la linea difensiva di contrasto adottata dall’incolpato nel corso del procedimento disciplinare a suo carico, costituendo legittima espressione del diritto di difesa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. De Benedittis), sentenza n. 103 del 25 giugno 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 25 Giugno 2022 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Lecce, delibera n. 14 del 26 Aprile 2018 (sospensione)
abc, Evidenza, Giurisprudenza CNF

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