Nemo tenetur contra se detegere: la mancata risposta alla richiesta di chiarimenti da parte del COA

Non costituisce (più) illecito disciplinare sanzionato dal secondo capoverso dell’art. 24 del codice deontologico forense (ora art. 71 ncdf) la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del Consiglio dell’Ordine di chiarimenti, notizie, o adempimenti in relazione ad un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 24 settembre 2015, n. 139

NOTA:
In senso conforme, oltre a Cass. S.U. 28.2.2011 n. 4773 e Cass. S.U. 30.12.2011 n. 30173, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Damascelli), sentenza del 12 marzo 2015, n. 27, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Sica), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 216, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 5 giugno 2014, n. 79.
In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 119, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 61 e Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63, secondo cui “il fatto che ci si avvalga della facoltà di non rispondere, non esime l’incolpato dal presentarsi a rendere dichiarazione di esercizio di un suo diritto”.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 139 del 24 Settembre 2015 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 23 Marzo 2009 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 12196 del 14 Giugno 2016 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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