Nel passaggio dal “vecchio” al “nuovo” Consiglio nazionale trova applicazione il principio generale di immanenza della funzione giurisdizionale

L’art. 34, co. 1, L. n. 247/2012, secondo cui il Consiglio nazionale forense uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all’insediamento del Consiglio neoeletto, riguarda esclusivamente l’attività amministrativa e non pure quella giurisdizionale, sicché nel periodo di transizione dal “vecchio” al “nuovo” Consiglio trova applicazione il principio generale di immanenza della funzione giurisdizionale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 112 del 1° giugno 2023

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 113 del 1° giugno 2023

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 114 del 1° giugno 2023

NOTA:
In senso conforme, per tutte, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Crucitti), SS.UU, sentenza n. 24896 del 6 novembre 2020.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 112 del 01 Giugno 2023 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera
abc, Giurisprudenza CNF

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