L’art. 34, co. 1, L. n. 247/2012, secondo cui il Consiglio nazionale forense uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all’insediamento del Consiglio neoeletto, riguarda esclusivamente l’attività amministrativa e non pure quella giurisdizionale, sicché nel periodo di transizione dal “vecchio” al “nuovo” Consiglio trova applicazione il principio generale di immanenza della funzione giurisdizionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Iacona), sentenza n. 95 del 9 maggio 2023
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Crucitti), SS.UU, sentenza n. 24896 del 6 novembre 2020.
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– codice: art. 57
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Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 39 del 20 Marzo 2014 (accoglie) (censura)– Consiglio territoriale: COA Macerata, delibera del 05 Luglio 2010 (sospensione)