Nel passaggio dal “vecchio” al “nuovo” Consiglio nazionale trova applicazione il principio generale di immanenza della funzione giurisdizionale

L’art. 34, co. 1, L. n. 247/2012, secondo cui il Consiglio nazionale forense uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all’insediamento del Consiglio neoeletto, riguarda esclusivamente l’attività amministrativa e non pure quella giurisdizionale, sicché nel periodo di transizione dal “vecchio” al “nuovo” Consiglio trova applicazione il principio generale di immanenza della funzione giurisdizionale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Iacona), sentenza n. 95 del 9 maggio 2023

NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Crucitti), SS.UU, sentenza n. 24896 del 6 novembre 2020.

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 23

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 188 del 13 Dicembre 2014 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Tivoli, delibera del 01 Ottobre 2012 (sospensione)