Nel passaggio dal “vecchio” al “nuovo” Consiglio nazionale trova applicazione il principio generale di immanenza della funzione giurisdizionale

L’art. 34, co. 1, L. n. 247/2012, secondo cui il Consiglio nazionale forense uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all’insediamento del Consiglio neoeletto, riguarda esclusivamente l’attività amministrativa e non pure quella giurisdizionale, sicché nel periodo di transizione dal “vecchio” al “nuovo” Consiglio trova applicazione il principio generale di immanenza della funzione giurisdizionale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Iacona), sentenza n. 95 del 9 maggio 2023

NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Crucitti), SS.UU, sentenza n. 24896 del 6 novembre 2020.

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 21

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 210 del 30 Novembre 2021 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera del 27 Aprile 2016 (sospensione)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 22728 del 20 Luglio 2022 (respinge)