Nel giudizio di impugnazione dinanzi al CNF opera il divieto di nova

Al giudizio dinanzi al Consiglio Nazionale Forense si applica l’art. 345 cpc, sicché è inammissibile l’istanza istruttoria che riguardi nuove prove precostituite o costituende, salvo che la parte dimostri di non averla potuta produrre o richiedere in precedenza per causa a lui non imputabile (Nel caso di specie, l’incolpato aveva richiesto al CNF l’ammissione della prova orale formulata in primo grado, ma poi rinunciata al dibattimento).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza n. 43 del 25 febbraio 2020

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 10 ottobre 2017, n. 150.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 25 Febbraio 2020 (accoglie) (richiamo)
- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera del 09 Marzo 2017 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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