Necessità di procura speciale autonoma e successiva alla decisione impugnata per la proposizione del ricorso al CNF o in Cassazione

Nel giudizio dinanzi al CNF (o alla Cassazione), l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale, ovvero espressamente conferito per la fase di gravame in via autonoma e successiva alla decisione da impugnarsi, non potendosi fare riferimento a precedenti procure, quindi anche rilasciate per ogni fase e grado del giudizio.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 340 del 13 novembre 2025

NOTA
In senso conforme, CNF n. 489/2024.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 340 del 13 Novembre 2025 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 13 Settembre 2021 (censura)
Giurisprudenza CNF

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