Il principio del ne bis in idem ricorre qualora una condotta determinata sotto il profilo fattuale, storico e temporale sia stata già in precedenza delibata nel merito dal Giudice sotto l’aspetto deontologico e si sia pertanto consumato il potere disciplinare in ordine al fatto contestato. Non sussiste pertanto violazione del predetto divieto nel caso in cui la contestazione riguardi un’ipotesi di recidiva specifica, cioè allorché l’incolpato reiteri il comportamento per il quale sia stato in precedenza sanzionato (Nel caso di specie, il professionista aveva invocato il divieto di bis in idem per essere stato in precedenza sanzionato per un comportamento analogo, che quivi aveva nuovamente commesso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 290 del 5 dicembre 2023
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Carrato), SS.UU, sentenza n. 2506 del 4 febbraio 2020, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Pizzuto), sentenza n. 237 dell’8 novembre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Esposito), sentenza n. 13 del 18 aprile 2019, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Vannucci), sentenza del 28 dicembre 2017, n. 243.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 290 del 05 Dicembre 2023 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 184 del 18 Novembre 2022 (censura)
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