Ai sensi degli artt. 6 CEDU, 4 Prot. 7 CEDU, 50 Carta di Nizza nonché alla luce del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione (art 97 Cost.), nel procedimento disciplinare dinanzi al CDD trova applicazione il principio del ne bis in idem, che ricorre qualora una condotta determinata sotto il profilo fattuale, storico e temporale sia stata già in precedenza delibata nel merito dal Giudice sotto l’aspetto deontologico e si sia pertanto consumato il potere disciplinare in ordine al fatto contestato, a prescindere dalle eventuali differenti qualificazioni giuridiche. Peraltro, la preclusione all’esercizio dell’azione disciplinare discende dalla semplice coesistenza di due procedimenti per i medesimi fatti, ancorché non si sia ancora formato il giudicato nell’ambito del più remoto dei due.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 346 del 29 dicembre 2023
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 332 del 27 dicembre 2023, Consiglio Nazionale Forense sentenza (pres. Greco, rel. Pizzuto) n. 194 del 3 ottobre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. De Michele, rel. Labriola) sentenza n. 273 del 29 luglio 2016 nonché, in sede di legittimità, Cass. n. n. 35462/2021, n. 9547/2021, n. 24896/2020, n. 2506/2020, n. 29878/2018, n. 19526/2018, n. 9910/2018, n. 25368/2014, n. 16283/2010. Contra, tuttavia, seppur specificamente riferita alla sola fase dinanzi ai Consigli territoriali, Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Graziosi), SS.UU, sentenza n. 10852 del 23 aprile 2021, secondo cui il ne bis in idem” sarebbe invece un principio di ordine pubblico processuale non “esportabile” nei procedimenti amministrativi in quanto ontologicamente diversi.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 346 del 29 Dicembre 2023 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 53 del 10 Settembre 2021 (sospensione)
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