Si verifica un “bis in idem” qualora la stessa condotta sia già stata in precedenza valutata nel merito e, pertanto, si sia consumato il potere disciplinare e si sia formato un giudicato. Conseguentemente, l’annullamento in rito (nella specie, per motivi formali dovuti all’assenza di una sottoscrizione) della decisione disciplinare del Consiglio territoriale che abbia irrogato la sanzione disciplinare, non si traduce in una preclusione comportante l’impossibilità di riesaminare i fatti posti a fondamento degli addebiti e, quindi, una consumazione del potere disciplinare, poiché il giudicato si riferisce al solo accertamento della nullità, la quale non si propaga agli atti precedenti a quello dichiarato invalido.
Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 19526 del 23 Luglio 2018 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 408 del 31 Dicembre 2016
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