Il procedimento disciplinare a carico degli avvocati ha natura accusatoria; pertanto, ai fini della condanna disciplinare, la prova della responsabilità dell’incolpato deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio. Non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza, né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, gravando invece sul Consiglio territoriale di disciplina l’onere di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico. L’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che va pertanto prosciolto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 339 del 13 novembre 2025
NOTA
In senso conforme, per tutte, CNF n. 401/2024.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 339 del 13 Novembre 2025 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera del 25 Ottobre 2021 (sospensione)
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