L’inosservanza da parte del Consiglio Nazionale forense dell’obbligo della motivazione su questioni di fatto, integra violazione di legge, denunziabile in Cassazione ai sensi dell’art. 56, comma terzo del R.D.L. n. 27 novembre 1933, n, 1578, soltanto ove si traduca in assoluta mancanza di motivazione, ovvero in una motivazione apparente e perplessa, esulando da detta previsione una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima, in raffronto con le risultanze probatorie.
Cassazione Civile, sentenza del 05 settembre 1997, n. 8589, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Varrone M- P.M. Morozzo Della Rocca F (Parz. Diff.)
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