La revocazione (art. 395 cpc) è ammessa anche per le decisioni del Consiglio Nazionale Forense e, in mancanza di norme derogatorie nella legge professionale, si propone mediante deposito del relativo ricorso presso il CNF stesso nel termine di trenta giorni decorrente dalla scoperta dell’asserito vizio revocatorio, a pena di inammissibilità (Nel caso di specie, l’avvocato aveva richiesto la revocazione di una precedente sentenza CNF sulla scorta di un documento asseritamente rinvenuto dopo la decisione ma preesistente a questa).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Di Campli), sentenza n. 60 del 31 marzo 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 60 del 31 Marzo 2021 (respinge)- Consiglio territoriale: COA, delibera
- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 234 del 18 Luglio 2015 (respinge)
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