Modalità e termini della revocazione delle sentenze del CNF

La revocazione (art. 395 cpc) è ammessa anche per le decisioni del Consiglio Nazionale Forense e, in mancanza di norme derogatorie nella legge professionale, si propone mediante deposito del relativo ricorso presso il CNF stesso nel termine di trenta giorni decorrente dalla scoperta dell’asserito vizio revocatorio, a pena di inammissibilità (Nel caso di specie, la revocazione aveva ad oggetto la sentenza con cui il CNF aveva confermato la decisione del Consiglio territoriale, presso il quale veniva depositato il ricorso poi spedito anche al CNF, ma oltre il termine di Legge. In applicazione del principio di cui in massima, è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Baffa), sentenza del 10 aprile 2013, n. 47
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, C.N.F., 20 settembre 2000, n. 77 e C.N.F. 5 giugno 2000, n. 44.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 47 del 10 Aprile 2013 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Dicembre 2004 (cancellazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 8572 del 28 Aprile 2015 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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