Il comportamento dell’incolpato che misconosca ostinatamente la rilevanza disciplinare del proprio comportamento, seppur acclarato da evidenze probatorie, è indice della propria inadeguatezza a recepire correttamente i canoni deontologici e la loro portata, sicché può rilevare ai fini dell’aggravamento della sanzione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 3 luglio 2017, n. 77
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 77 del 03 Luglio 2017 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 08 Ottobre 2012 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 10537 del 03 Maggio 2018 (respinge)
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