Il nuovo codice deontologico forense prevede, per la minaccia di azioni alla controparte (art. 65 cdf), la sanzione della censura, inferiore a quella della sospensione dall’esercizio della professione già prevista, per la medesima condotta, dal regime previgente, sicché, trattandosi di disciplina più favorevole per l’incolpato, quella sanzione è applicabile, giusta il criterio del favor rei desumibile dall’art. 65, comma 5, L. n. 247/2012, anche nei procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore per fatti ad essa anteriori.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 171 del 13 Dicembre 2018 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera (sospensione)
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