La delibera che sospende a tempo indeterminato l’avvocato dall’esercizio della professione per il mancato versamento dei contributi di iscrizione all’Albo è immediatamente esecutiva, non avendo natura disciplinare: il che consente di ritenere differente la posizione dell’avvocato sospeso perché inadempiente nel pagamento dei contributi rispetto a quello cui sia stata applicata la sanzione disciplinare della sospensione; la prima volta a garantire l’esecuzione dell’obbligo di contribuzione gravante sugli iscritti; la seconda, volta a sanzionare un illecito, e quindi attratta, in una logica di maggiori garanzie, nell’ambito di applicazione della sospensione della esecutività della misura disposta dal CDD.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 25 Ottobre 2018- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 03 Novembre 2016 (sospensione)
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