Mancato pagamento dei contributi previdenziali dei dipendenti: la (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista

Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto (Nel caso di specie, il professionista non aveva adempiuto agli obblighi fiscali relativi al versamento delle quote previdenziali sulle retribuzioni della dipendente, subendo per questo una procedura esecutiva immobiliare).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 311 del 5 settembre 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 311 del 05 Settembre 2024 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD, delibera
Giurisprudenza CNF

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