Il provvedimento di sospensione amministrativa ex artt. 29, comma 6, l. n. 247/2012 e 6, comma 1, Reg. CNF n. 3/2013 è dotato di efficacia immediata e priva, fin dal momento della sua adozione (e comunicazione), l’avvocato che ne venga inciso del diritto di esercitare la professione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Patelli), sentenza n. 173 del 23 settembre 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 173 del 23 Settembre 2020 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 67 del 18 Dicembre 2017 (sospensione)
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