Il mancato invio del Mod. 5, asseritamente dovuto ad una dimenticanza del Commercialista ma in realtà dipeso da una consapevole omissione comunque imputabile dell’avvocato, comporta la sospensione dell’iscritto a tempo indeterminato, la quale non ha natura di sanzione disciplinare ed è irrogata dal Consiglio dell’Ordine ex art. 17, co. 5, Legge n. 576/1980, ferma restando l’autonoma e ulteriore rilevanza disciplinare del comportamento stesso ex art. 70 cdf, il cui giudizio è rimesso al vaglio del Consiglio Distrettuale di Disciplina.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 408 del 6 novembre 2024
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 409 del 6 novembre 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Angelini), sentenza n. 124 del 8 aprile 2024.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 408 del 06 Novembre 2024 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 18 del 22 Febbraio 2022 (avvertimento)
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