Mancato invio del Modello 5: l’asserita “dimenticanza” del Consulente fiscale non basta ad escludere l’imputabilità dell’omissione dell’avvocato

Il mancato invio del Mod. 5, asseritamente dovuto ad una dimenticanza del Commercialista ma in realtà dipeso da una consapevole omissione comunque imputabile dell’avvocato, comporta la sospensione dell’iscritto a tempo indeterminato, la quale non ha natura di sanzione disciplinare ed è irrogata dal Consiglio dell’Ordine ex art. 17, co. 5, Legge n. 576/1980, ferma restando l’autonoma e ulteriore rilevanza disciplinare del comportamento stesso ex art. 70 cdf, il cui giudizio è rimesso al vaglio del Consiglio Distrettuale di Disciplina.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 408 del 6 novembre 2024

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 409 del 6 novembre 2024

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Angelini), sentenza n. 124 del 8 aprile 2024.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 408 del 06 Novembre 2024 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 18 del 22 Febbraio 2022 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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