Il mancato invio del Mod. 5, asseritamente dovuto ad una dimenticanza del Commercialista ma in realtà dipeso da una consapevole omissione direttamente imputabile dell’avvocato, comporta la sospensione dell’iscritto a tempo indeterminato, la quale non ha natura di sanzione disciplinare ed è irrogata dal Consiglio dell’Ordine ex art. 17, co. 5, Legge n. 576/1980, ferma restando l’autonoma e ulteriore rilevanza disciplinare del comportamento stesso ex art. 70 cdf (già art. 15 codice previgente), il cui giudizio è rimesso al vaglio del Consiglio Distrettuale di Disciplina (Nel caso di specie, il professionista aveva omesso l’invio di sei Mod. 5, successivamente fornendo altresì al COA di appartenenza notizie non veritiere circa l’inoltro a Cassa Forense della relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i propri dati reddituali. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi tre).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Ollà), sentenza n. 177 del 25 ottobre 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 177 del 25 Ottobre 2021 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 65 del 08 Maggio 2018 (sospensione)
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