Nel caso di sospensione a tempo indeterminato conseguente alla violazione dell’obbligo di comunicazione alla Cassa forense del proprio reddito professionale (art. 9 L. n. 141/2011), la successiva regolarizzazione della posizione con conseguente revoca della sospensione stessa determina la cessazione della materia del contendere e, pertanto, l’inammissibilità dell’eventuale impugnazione medio tempore proposta.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Caia), sentenza n. 2 del 27 febbraio 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 2 del 27 Febbraio 2019 (estinzione) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 09 Aprile 2014 (sospensione)
0 Comment