Nel caso di sospensione a tempo indeterminato conseguente alla violazione dell’obbligo di comunicazione alla Cassa del proprio reddito professionale (art. 9, Legge n. 141 dell’11.02.2011), la successiva regolarizzazione della posizione con conseguente revoca della sospensione stessa determina la cessazione della materia del contendere e, pertanto, l’inammissibilità del ricorso medio tempo proposto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 5 giugno 2014, n. 76
NOTA:
In senso conforme, tra el altre, C.N.F. 30.12.2011 n. 220.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 76 del 05 Giugno 2014 (estinzione) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 08 Maggio 2009 (sospensione)
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