L’assunzione di un mandato con la evidente e inequivoca intenzione di non adempierlo, costituisce violazione dei doveri professionali ben più grave del mancato compimento di atti inerenti al mandato (art. 26, comma 3° C.D.), quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita, per cui la relativa sanzione dovrà tener conto della maggiore gravità della fattispecie.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Ciannella, rel. Ciannella), decisione n. 45 del 28 ottobre 2020
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