La decisione del COA dev’essere sottoscritta dal Presidente e dal Segretario, a pena di nullità e conseguente rimessione del procedimento al Consiglio dell’Ordine a quo affinché proceda a riesaminare nel merito la causa (Nella specie, mancava la sottoscrizione del Consigliere Segretario).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Allorio), sentenza del 28 agosto 2013, n. 143
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 20 luglio 2012, n.99; C.N.F. 30 aprile 2012, n.82; C.N.F. 16 marzo 2011, n. 36; C.N.F. 27 ottobre 2010, n. 172; C.N.F. 30 dicembre 2008, n. 228; C.N.F., 5 marzo 1993, n. 20; C.N.F., 11 aprile 2001, n.55; C.N.F., 17 giugno 1997, n. 73; C.N.F., 1 ottobre 1996, n.116
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 143 del 28 Agosto 2013 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Velletri, delibera del 14 Dicembre 2011 (sospensione)
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