Sussiste violazione dell’art. 33 cdf (secondo cui l’avvocato è tenuto a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato ogni qualvolta il cliente ne faccia richiesta), anche allorché il professionista abbia provveduto a riconsegnare la documentazione soltanto con colpevole ritardo, a nulla rilevando il fatto che il comportamento stesso non abbia di fatto danneggiato il cliente, non incorso in decadenze o preclusioni di sorta.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Palma), sentenza n. 28 del 17 febbraio 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 28 del 17 Febbraio 2025 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 01 Dicembre 2023 (censura)
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