L’illecito di cui all’art. 33 cdf sussiste anche allorché il professionista abbia provveduto a riconsegnare la documentazione soltanto con colpevole ritardo, a nulla rilevando il fatto che ciò non abbia di fatto danneggiato il cliente, non incorso in decadenze o preclusioni di sorta.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Santinon), sentenza n. 451 del 9 dicembre 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 451 del 09 Dicembre 2024 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera n. 58 del 07 Ottobre 2022 (censura)
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