L’uso consapevole di documenti falsi

Integra condotta disciplinarmente rilevante anche l’utilizzazione di documenti apocrifi da parte dell’avvocato che pure non sia stato autore materiale del falso stesso(1). In tal caso, tuttavia, l’illiceità della condotta presuppone la consapevolezza della falsità (art. 50 cdf), con onere della relativa prova -che può essere data anche per presunzioni- a carico del giudice della deontologia, stante la natura accusatoria del procedimento disciplinare (Nella specie, trattavasi di certificati medici la cui falsità veniva accertata in sede penale).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Stefanì), sentenza n. 256 del 15 settembre 2025

NOTA
(1) In senso conforme, per tutte, CNF n. 116/2016.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 256 del 15 Settembre 2025 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: CDD Catania, delibera del 15 Maggio 2023 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment