La Commissione osserva quanto segue.
L’art. 106-bis (Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell’investigatore privato autorizzato) inserito dall’art. 1, comma 416, lett. b) del D.L. 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che “1. Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo”.
Tale previsione ha trovato applicazione alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della Legge di stabilità (2 gennaio 2014). In parte qua si veda il comma 607 dell’art. 1 della stessa legge n. 147 del 2013.
L’art. 82 del D.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce che “L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria […] osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”. Come si vede, la legge modera le dinamiche retributive, dato l’interesse pubblicistico dell’ufficio che i professionisti sono chiamati ad assicurare ed anche per ovvie esigenze di contenimento della spesa. Per altro verso, ed è quanto qui interessa, impone il riferimento alle “tariffe” vigenti, con espressione che generalmente viene riferita, appunto, all’epoca di svolgimento della prestazione.
Una norma analoga a quella in esame è stata da tempo introdotta per la difesa nell’ambito di giudizi civili, amministrativi, contabili e tributari. L’art. 130 del T.u. stabilisce, infatti, che «Gli importi spettanti al difensore […] sono ridotti della metà».
Con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247” – modificato da ultimo dal decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37 “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247” – sono stati introdotti i cd. “parametri forensi” che rispetto all’originario sistema tabellare non prevedono il minimo, il medio ed il massimo, ma semplicemente il parametro base che, ricorrendone i presupposti, può all’uopo essere aumentato ovvero diminuito in misura percentuale.
E’ pur vero che gli artt. 4, 12 del D.M. 55/2014 cit. stabiliscono, rispettivamente per i giudizi penali ed i giudizi civili e relativamente ai “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale”, che “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate”. Da ciò si ricava che il parametro di cui alla tabella coincide con quello base.
La giurisprudenza più recente ha teso ad interpretare l’inciso anzidetto in maniera flessibile nella parte in cui ha affermato che “in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione” (Cass. civ. Sez. VI, 12.09.2018, n. 22151).
A ciò aggiungasi che “in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica “standard” del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell’art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione” (Cass. civ. Sez. VI, 31.07.2018, n. 20183; in senso conforme: Cass. civ. Sez. VI, 15.12.2017, n. 30286).
Letti, dunque, in combinato disposto, l’art. 106-bis e l’art. 82 cit., e vista la giurisprudenza da ultimo innanzi riportata, si ricava che l’inciso contenuto nell’art. 82 “la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti”, vada letto ed interpretato nel senso che per la determinazione del compenso anche in caso di patrocinio a spese dello Stato si debba far riferimento ai parametri forensi e che la liquidazione non debba essere operata attraverso un mero calcolo “al ribasso”, riducendo di un terzo sic et simpliciter il valore del parametro medio, che non è altro che il parametro di base. Difatti i parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014 non rappresentano il parametro massimo, in quanto ciò ritenendo quello minimo sarebbe sempre pari a 0 e quello medio sarebbe la metà di quello ivi indicato. Tale conclusione contrasterebbe con gli approdi della Corte Suprema di cassazione che, in più pronunce anche recenti, ha statuito che il potere discrezionale riconosciuto al giudice nella determinazione del compenso all’avvocato “non può condurre ad una liquidazione che, pur nel rispetto delle indicazioni dell’art. 4, comma 2, del D.M., remuneri l’opera del difensore, al netto delle spese vive, con una somma che in termini assoluti risulti praticamente simbolico, e, come tale non consona al decoro professionale che l’art. 2233, comma 2 c.c., pure impone di considerate” (Cass. Civ., Sez. VI, 22.12.2015, n. 25804, in senso conforme: Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza del 30.11.2016, n. 24492).
A medesime conclusioni è pervenuto il Giudice amministrativo che in un recentissimo approdo interpretativo ha avuto a confermare il principio secondo cui “in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”, principio “già insito nell’ordinamento e previsto nell’art. 2233 c.c., che espressamente si occupa del contratto d’opera intellettuale, precisando che tale norma, contenuta nel codice civile, si indirizza, infatti, al singolo professionista, disciplinando i suoi rapporti con il cliente nell’ambito del singolo rapporto contrattuale” (Consiglio di Stato, sentenza del 06.02.2017, n. 334). A ciò si aggiungano le innumerevoli pronunce del Consiglio di Stato dalle quali emerge evidente l’affermazione del principio dell’equo compenso che trova fondamento, tra le altre disposizioni a parere del Giudice amministrativo, nella previsione di cui all’art. 2 del D.M. 55/2014 e in quella di cui all’art. 2233 c.c. (cfr. di recente, Consiglio di Stato, sentenza del 19.04.2017, n. 249).
Prescindendo dalle considerazioni sopra esposte, da ultimo è intervenuto il decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37 “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247” con il quale è stato modificato il D.M. 55/2014 nella parte in cui, anche in applicazione della giurisprudenza infra riportata, sono stati introdotti limiti al potere giudiziale di riduzione dei compensi. Nello specifico, il testo novellato prevede che il Giudice, tenuto conto del parametro medio (i.e. parametro base):
a) in materia civile non può ridurre, in ogni caso, il compenso in misura superiore al 50% e, in ogni caso, in misura non superiore al 70% per la fase istruttoria (cfr. comma 1, art. 4);
b) in materia penale non può ridurre, in ogni caso, il compenso in misura superiore al 50% (cfr. comma 1, art. 12);
c) nell’ambito delle attività stragiudiziali non può ridurre, in ogni caso, il compenso in misura superiore al 50% (cfr. comma 1, art. 19).
Ciò detto, la riduzione di cui al combinato disposto degli artt. 106 bis cit. 82 cit., non può essere, in ogni caso, superiore al 50% del parametro.
A tale approdo interpretativo si perviene, altresì, in maniera sistematica vista la previsione dell’art. 13 bis (Equo compenso e clausole vessatorie) introdotto nella legge 247 del 2012 per cui la corresponsione del compenso professionale deve essere proporzionata alla quantità e alla qualità della prestazione resa, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche dell’attività legale effettivamente e concretamente svolta nonché della coerenza con i compensi previsti dal D.M. del 10 marzo 2014, n. 55.
Consiglio nazionale forense (rel. Baffa), parere del 12 dicembre 2018, n. 92
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 92 del 12 Dicembre 2018- Consiglio territoriale: COA, delibera (quesito)
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