Dopo ampia discussione, la Commissione fa propria la proposta del relatore, e si esprime nei termini seguenti:
– stante la portata generale della normativa vigente in materia di autocertificazione, e la ratio della stessa, non sembra potersi ragionevolmente revocare in dubbio la legittimità della autocertificazione stessa, che dovrebbe essere normalmente accettata dagli Ordini che ricevono la richiesta di iscrizione nell’albo, a meno che non si palesino necessari approfondimenti istruttori.
Consiglio Nazionale Forense, parere del 4 luglio 2001, n. 71
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 71 del 04 Luglio 2001- Consiglio territoriale: COA Camerino, delibera (quesito)
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