I richiedenti opinano, sostanzialmente, che il contenuto della circolare ministeriale del 12 settembre 2013 non fornisca risolutiva risposta al quesito anzidetto, posto che:
a) Richiama preliminarmente l’art. 25 del nuovo ordinamento professionale, con il quale si ribadisce il principio, già sancito dall’art. 19 del Dlgs.lgt. n. 382/1944, che presso ogni tribunale è costituito l’ordine al quale sono iscritti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario del medesimo;
b) Radica l’opinione che “gli ordini forensi costituiti presso i tribunali di prossima soppressione continueranno a svolgere appieno .. le loro funzioni, con riferimento al territorio corrispondente ai circondari dei tribunali soppressi” nella sola previsione legislativa, recata dall’art. 65 della legge n. 247/2012, che proroga fino al 31 dicembre 2014 i Consigli territoriali;
c) Adombra, nel richiamare il potere regolamentare attribuito agli Ordini dall’art. 24 della legge succitata, che la sorte degli Ordini attualmente costituiti nei circondari dei tribunali soppressi possa essere demandata ad un semplice atto amministrativo, ma neppur precisa al riguardo (osservazione della Commissione) da quale degli Ordini interessati, se del circondariale, ovvero dell’ex circondariale, tale atto dovrebbe promanare;
d) non considera, quindi, la natura di ente pubblico non economico dell’Ordine forense (art. 24, comma 3, legge 247/2012), che non può ovviamente essere soppresso con un semplice atto amministrativo.
In merito, deve anzitutto essere richiamata la posizione espressa dall’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense che, con parere del 19 luglio 2013 – diffuso presso gli Ordini e oggetto del comunicato stampa del 22 luglio 2013 – ha chiarito che la revisione delle circoscrizioni giudiziarie non può comportare, automaticamente, il venir meno degli Ordini istituiti presso i Tribunali soppressi. Sebbene infatti la legge n. 247/12 – in linea con quanto previsto dalla previgente disciplina – disponga la corrispondenza tra Ordine degli Avvocati e circondario del Tribunale, la soppressione dell’Ordine forense – ente pubblico di natura associativa – deve essere oggetto di apposita normazione primaria, che si faccia carico di recare l’indispensabile disciplina delle implicazioni della soppressione medesima, ed in primo luogo quelle legate alla successione nei rapporti personali e patrimoniali intestati all’Ordine sopprimendo.
La Commissione osserva, alla luce di quanto sopra, che il Decreto legislativo n. 155, entrato in vigore il 13 settembre 2012, non contempla alcuna previsione transitoria concernente gli Ordini costituiti presso i Tribunali soppressi in forza dell’art. 1 del decreto medesimo.
Non esiste, pertanto, altro riferimento normativo, per il caso di specie, al di fuori della legge n. 247/2012. In essa, oltre agli artt. 7, 15 e 25, richiamati dagli istanti, è contemplata anche la previsione recata dal comma 5 dell’art. 17, che recita: “È consentita l’iscrizione ad un solo albo circondariale, salva la possibilità di trasferimento.”.
Detta norma, da ritenersi di immediata applicazione non abbisognando di regolamentazione attuativa, anticipa sostanzialmente la previsione recata dal comma 1 del successivo art. 25.
Pur nella consapevolezza della posizione assunta dal Ministero con la precitata circolare, occorre interrogarsi se la disposta proroga di funzione dei Consigli degli Ordini consenta il permanere, in capo a questi ultimi e dopo l’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale, del potere amministrativo di iscrivere agli Albi gli avvocati aventi domicilio professionale nell’ambito del circondario soppresso. Ciò in quanto gli avvocati non ancora iscritti parrebbero doversi da subito uniformare alle disposizioni di cui agli art. 17 e 25 succitati e, conseguentemente, chiedere di iscriversi all’Albo tenuto dal Consiglio dell’Ordine costituito presso il tribunale del nuovo circondario.
Un’interpretazione di tal fatta disattenderebbe però, a parere della Commissione, la norma transitoria che sancisce la proroga di funzionalità dei Consigli degli Ordini costituiti nei circondari soppressi e, per l’effetto, comprimerebbe il potere di tenuta Albi dei medesimi, senza che, al riguardo, risulti introdotta nel sistema normativo la necessaria, specifica previsione.
In buona sostanza, poiché la proroga di funzionalità dei COA non reca alcuna limitazione ai poteri dei medesimi, l’interpretazione che ne escluda il potere di iscrivere i nuovi avvocati a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 247/2012 appare asistematica e, quindi, inammissibile.
In tal senso, si vedano i pareri resi il 25 settembre 2013, e resi pubblici con la Circolare n. 21-C-2013 del Consiglio nazionale forense.
La proroga di funzionalità dei Consigli degli Ordini costituiti nei circondari soppressi – in tal sede ribadita – consente a tali enti di continuare svolgere appieno le loro funzioni, compresa quella di iscrivere gli avvocati negli Albi tenuti dai medesimi.
È appena il caso di rilevare che, in assenza di un mirato intervento legislativo di rango primario tale soluzione non sarà più adottabile a decorrere dal 1° gennaio 2015, stante il venir meno dell’efficacia della norma transitoria. Ciò non comporterà, però e come dianzi anticipato, la contestuale perenzione dell’Ordine quale ente pubblico non economico, la sorte del quale non potrà prescindere, anche in un’ottica di persistenza di alcuni poteri e/o di attribuzione di nuove facoltà, dall’adozione.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 22 gennaio 2014, n 3
Quesito n. 327, COA di Alba
Quesito n. 328, Unione Regionale Consigli degli Ordini forense Piemonte e Valle d’Aosta
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