L’Unione regionale degli Ordini pugliesi chiede di sapere se, “alla luce dell’articolo 3 comma 2 reg. n. 1/2014 C.N.F. non poss[a]no essere eletti membri di un Consiglio distrettuale di disciplina gli avvocati componenti della commissione per l’esame di Stato, nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell’incarico ricoperto” e se “l’ipotesi di ineleggibilità contemplata dall’art. 3 comma 2 del regolamento n. 1/2014 C.N.F. oper[i] anche per l’insediamento del primo consiglio distrettuale di disciplina, i cui componenti saranno eletti entro il prossimo 30 settembre 2014”.

Non può che ribadirsi il parere già reso dalla Commissione Consultiva del 7 agosto 2014. Che, pronunciandosi su analogo quesito aveva ritenuto che l’incompatibilità di cui all’art. 3 comma 2 del regolamento in materia di elezioni dei Consigli Distrettuali di Disciplina vada intesa nel senso che la stessa riguardi i commissari d’esame che abbiano terminato il proprio incarico in periodo immediatamente antecedente l’elezione dei Consigli di Disciplina.

Consiglio nazionale forense (Picchioni), parere 22 ottobre 2014, n. 87

Quesito n. 437, Unione Regionale Ordini Pugliesi

Prassi: pareri CNF

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